Art. 9

LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454

In vigore dal 4 apr 2001
(Interporti). 1. Al fine di consentire il completamento delle procedure previste dall' del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, per l'ammissione ai contributi di cui all' della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione avanza proposte al CIPE a valere sui finanziamenti per le aree depresse, con riferimento agli interporti da realizzare nelle aree stesse. Le proposte al CIPE sono trasmesse dal Ministro dei trasporti e della navigazione al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni. 2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all' della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorità agli interventi nei nodi intermodali più congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimità alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati, sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano è trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997.(1) 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede quanto a lire 10 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento un documento di indirizzo inerente i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il trasporto delle merci in Italia, da sottoporre al previo parere delle competenti Commissioni.
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