Art. 5

LEGGE 23 dicembre 1997, n. 451

In vigore dal 7 ago 2007
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick
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