Capo II
Art. 13
Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 3 gen 1998
1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-12-17;433#art-13