Art. 2
LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425
In vigore dal 1 set 2018
(Ammissione).
1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62
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2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62
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3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62
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4.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62
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5.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62
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6.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62
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7.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62
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8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Storico versioni
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