Art. 4

In vigore dal 22 nov 1997
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick ------------ MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, nel prendere atto con soddisfazione della crescente cooperazione dei due Paesi, in sede nazionale ed internazionale, nel settore scientifico e tecnologico; nell'intento di allargare tale cooperazione ad altri settori scientifici, quali la geologia, la biologia e la geofisica; nel quadro dell'accordo culturale tra i due Paesi, firmato il 15 giugno 1955, cui è stata data attuazione mediante il protocollo esecutivo firmato a Roma il 10 giugno 1994; nel comune ricordo del volo transpolare sul dirigibile "Norge" del Generale Umberto Nobile e di Roald Amundsen nel 1926, che induce i due Paesi a vivificare la memoria dell'impresa, e nell'intento di dare una continuità ad essa nell'interesse della scienza; prendendo atto che già da molti anni ricercatori dell'Istituto per l'inquinamento atmosferico del CNR e dell'Istituto per l'inquinamento atmosferico norvegese (NILU) conducono studi nelle regioni polari, nell'ambito del programma EMEP (European Monitoring of Environmental Pollutants) dell'ECE-ONU, che hanno consentito di raggiungere risultati di grande interesse; dichiarando il loro rispettivo interesse nella cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi e nella realizzazione di studi e ricerche nelle regioni artiche, nei settori sopra indicati, Concordano quanto segue: . I due Governi demandano alle proprie istituzioni competenti in materia di ricerca polare il compito, nel quadro del presente memorandum, di proporre e realizzare programmi di ricerca congiunti, e di promuovere lo scambio di ricercatori tra le istituzioni dei due Paesi impegnate nella ricerca polare. I due Governi concordano nella costituzione di un gruppo di lavoro comprendente fino a cinque rappresentanti per ciascun Paese che sarà chiamato a definire progetti di ricerca congiunti. Il gruppo di lavoro agirà nel quadro di riferimento del presente memorandum e riferirà ai rispettivi competenti organismi nazionali. La prima riunione del gruppo di studio avrà luogo non appena possibile subito dopo l'entrata in vigore del presente memorandum. . I due Governi designano le seguenti rispettive istituzioni per i seguiti da dare al presente accordo: Italia: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e l'Istituto nazionale di geofisica (ING); Norvegia: il Norges Forskningsr d (NFR) e il Norsk Polarinstitutt (NP), rimanendo aperta la facoltà per le parti di identificare in futuro altre istituzioni interessate. . Il presente memorandum entrerà in vigore dopo la firma da parte dei rappresentanti dei due Governi aventi pieni poteri e dopo che le due Parti avranno provveduto a notificarsi l'avvenuto completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni. Il memorandum avrà validità per cinque anni, con rinnovo automatico per periodi di un anno, qualora nessuna delle parti notifichi, per via diplomatica, la propria volontà di porvi termine tre mesi prima della data di scadenza. Fatto in due esemplari ugualmente facenti fede, uno in lingua italiana ed uno in lingua norvegese, a Troms il giorno 1 dicembre 1994. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REGNO REPUBBLICA ITALIANA DI NORVEGIA (firma illegibile) (firma illegibile) _________
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;401#art-4

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