Accordo

Art. 13

Oneri d'uso

In vigore dal 5 nov 1997
Oneri d'uso Con il termine "oneri d'uso" si intende un onere imposto alle linee aeree dalle Autorità competenti o da esse consentito per la fornitura di proprietà o attrezzature dell'aeromobile o attrezzature di navigazione aerea, ivi compresi i servizi e le attrezzature connesse, per gli aereomobili, i loro equipaggi, passeggeri e carichi. Una Parte contraente non può imporre o consentire che vengano imposti alla linea aerea designata dell'altra Parte oneri d'uso più alti di quelli imposti alle proprie linee aeree che gestiscono servizi aerei internazionali analoghi. Ove possibile, ciascuna Parte contraente dovrà promuovere consultazioni sugli oneri d'uso fra gli organismi e le linee aeree competenti utilizzando i servizi e le attrezzature forniti da detti organismi tramite le organizzazioni che rappresentano queste linee aeree.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378#art-a-13

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