Art. 3

In vigore dal 5 nov 1997
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 101 milioni per l'anno 1996, in lire 107 milioni per l'anno 1997 ed in lire 125 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;377#art-3

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