Convenzione
Art. 13
UTILI DI CAPITALE
In vigore dal 31 ott 1997
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all', sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio consiste, direttamente o indirettamente, principalmente di beni immobili situati in uno Stato Contraente sono imponibili in detto Stato.
5. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente deriva dall'alienazione di azioni o diritti, diversi dai casi previsti al paragrafo 4, in una società o altra persona giuridica dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato, solo a condizione che il residente del primo Stato Contraente abbia posseduto direttamente o indirettamente nel periodo di 24 mesi precedente tale alienazione di azioni o diritti con il 10% o più del potere di voto della società o altra persona giuridica. La percentuale di imposta di cui alla frase precedente applicata dall'altro Stato non può superare il 20% dell'ammontare dell'utile.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;371#art-c-13