Art. 2

In vigore dal 31 ott 1997
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;369#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, fatta a Bruxelles il 21 dicembre 1995. — Testo vigente | Portale Normativo