Art. 12

LEGGE 8 ottobre 1997, n. 352

In vigore dal 10 ago 1999
(Norme sui generatori aerosol contenenti vernici) 1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni. 1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici 3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
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