Art. 1
In vigore dal 17 ott 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo concernente le persone che partecipano alle proce- dure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996.
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