Art. 6
LEGGE 28 agosto 1997, n. 285
In vigore dal 20 set 1997
(Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonchè occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
Nota all', comma 2:
- Il titolo del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (in Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259), è: "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;285#art-6