Art. 5
LEGGE 7 agosto 1997, n. 270
In vigore dal 27 ago 1997
(Modifica al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651)
1. All' del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 agosto 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Costa, Ministro dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane
Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all':
- Il testo vigente dell' del D.-L. 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è il seguente:
" (Disposizioni finanziarie) - 1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nel limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.
2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse.
2-bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilanclo triennale 1996 - 1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disponibilità di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.
5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonchè le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396".
- La legge 15 dicembre 1990, n. 396, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre, n. 300, reca: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-07;270#art-5