Art. 30

LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

In vigore dal 11 ago 1997
Modifica dell' della legge 11 giugno 1962, n. 588 1. L' della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: " - 1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile. 2. Ai fini di cui al comma 1, la società finanziaria potrà: a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o da costituire; b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a favore delle imprese e degli enti. 3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la società potrà altresì assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonchè la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la società potrà inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione. 4. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che può avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonchè, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, società private, associazioni o singoli. 5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto. 6. Alla regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente. 7. Alla regione è riservata la nomina del presidente del collegio sindacale. 8. Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali. 9. Sono estese alla società finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601". 2. Le disposizioni concernenti gli organi della società di cui all' della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Note all': - L' della legge 11 giugno 1962, n. 588, che reca: "Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell' della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3", recita: ". - Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile. A tal fine, la società finanziaria potrà: a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi; b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle società o enti ai quali partecipa. Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà assumere speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la regione autonoma della Sardegna - che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano - enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari nonchè - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o società private. Alla regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente. In complesso, alla regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico è riservata la nomina di tre quarti di tali componenti. Alla regione è del pari riservata la nomina del presidente del collegio sindacale. Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla regione per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo. Sono estese alla società finanziaria le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle società industriali operanti nei territori di cui all' della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; nonchè le esenzioni prevedute nello della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all' del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123". - L'art. 2461 del codice civile recita: "Sezione XIII - Delle società di interesse nazionale Art. 2461 (Norme applicabili). - Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali, che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, detta: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".
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