Art. 2
LEGGE 7 agosto 1997, n. 266
In vigore dal 11 ago 1997
Finalità della legge
1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonchè alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative.
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