Art. 4

LEGGE 31 luglio 1997, n. 261

In vigore dal 22 ago 1997
1. In relazione al processo di normalizzazione del mercato internazionale della costruzione navale, di cui al citato accordo OCSE del 21 dicembre 1994, e allo scopo di favorire la privatizzazione dell'industria cantieristica nazionale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato a partecipare, in concorso con altri soggetti, e subordinatamente alla non opposizione da parte dei competenti organi della Comunità europea, alla ricapitalizzazione della società Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SpA. 2. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431. 3. Per le finalità di cui al comma l sono autorizzati limiti di impegno quindicennali in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e 20.000 milioni per l'anno 1998. Nota all': - Il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante: "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1992.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-07-31;261#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo