Art. 3

In vigore dal 7 ago 1997
1. All', comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari". Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all' della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick
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