Art. 3

LEGGE 25 luglio 1997, n. 238

In vigore dal 28 lug 1997
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Flick
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