Art. 2

LEGGE 8 luglio 1997, n. 213

In vigore dal 15 lug 1997
Regolamento di attuazione 1. Il Ministro per le politiche agricole, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità, i limiti e le procedure relativi: a) al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell', comma 1; b) ai criteri per la individuazione dei soggetti obbligati ed ai metodi per la rilevazione dei prezzi, nonchè alle procedure per la diffusione dei relativi dati. Nota all': - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-07-08;213#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo