Accordo›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 25 lug 1997
1. Le merci originarie della Georgia sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
2. Le merci originarie della Comunità sono importate in Georgia in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dell' del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-12