Art. 2

In vigore dal 20 lug 1997
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;225#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995. — Testo vigente | Portale Normativo