Art. 1
In vigore dal 20 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1 dicembre 1995.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;222#art-1