Art. 2

In vigore dal 6 lug 1997
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 19 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989. — Testo vigente | Portale Normativo