Accordo
Art. 21
In vigore dal 6 lug 1997
Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.
Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;199#art-a-21