Art. 5
LEGGE 10 aprile 1997, n. 97
In vigore dal 30 apr 1997
Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all', comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonchè la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-04-10;97#art-5