Art. 5

LEGGE 10 aprile 1997, n. 97

In vigore dal 30 apr 1997
Obbligo del segreto 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all', comma 2. 2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonchè la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
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