Art. 4

LEGGE 7 aprile 1997, n. 96

In vigore dal 27 apr 1997
Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti 1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonchè da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
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