Art. 1
In vigore dal 23 apr 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-04-07;103#art-1