Capo I
Art. 4
In vigore dal 9 apr 1997
1. I primi sei commi dell' della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;
b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relativealla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi.
In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;
c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica".
2. I dati forniti attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sulla base dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni, si riferiscono alle unità previsionali di base e ai singoli capitoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-04-03;94#art-4