Art. 3

LEGGE 28 marzo 1997, n. 86

In vigore dal 3 apr 1997
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarietà sociale Visto, il Guardasigilli: Flick
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