Art. 1
LEGGE 25 marzo 1997, n. 77
In vigore dal 26 giu 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-25;77#art-1