Capo II

Art. 19

In vigore dal 1 apr 1997
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59#art-19

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