Accordo›Titolo IX
Art. 79
In vigore dal 3 apr 1997
Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle Parti contraenti del GATT.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-79