Accordo

Art. 36

In vigore dal 3 apr 1997
Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purchè non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti da una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-36

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