Protocollo›Titolo X
Art. 7
Adempimento delle domande
In vigore dal 3 apr 1997
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel suo territorio.
Storico versioni
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