AccordoTitolo X

Art. 94

In vigore dal 3 apr 1997
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli .
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-94

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