Accordo›Titolo X
Art. 88
In vigore dal 3 apr 1997
1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e moldavo.
2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento moldavo, conformemente al regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-88