Accordo›Titolo IX
Art. 81
In vigore dal 3 apr 1997
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e il FMI.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-81