Accordo
Art. 45
In vigore dal 3 apr 1997
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Moldavia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-45