Accordo›Titolo X
Art. 104
In vigore dal 3 apr 1997
Il presente accordo è redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-104