Accordo›Titolo VI
Art. 81
ENERGIA
In vigore dal 2 apr 1997
ENERGIA
1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa.
2. La cooperazione si prefigge quanto segue:
- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza;
- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;
- settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura europee;
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;
- trasferimento di tecnologia e know-how;
- cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia;
- cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione.
3. Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.
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