Accordo›Titolo X
Art. 132
In vigore dal 26 mar 1997
Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Lituania sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.
Il presente accordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.
Le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione.
Nel corso della prima riunione, il Consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno millenovecentonovantacinque.
Storico versioni
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