AccordoTitolo VII

Art. 68

Riciclaggio del denaro

In vigore dal 26 mar 1997
Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione Finanziaria (FATF).
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-68

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