AccordoTitolo X

Art. 105

In vigore dal 26 mar 1997
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Ucraina.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-105

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