Accordo›Titolo VI
Art. 58
Servizi finanziari
In vigore dal 7 apr 1997
Servizi finanziari
La cooperazione sarà segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica del Kazakistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrerà su:
- lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica del Kazakistan in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettato;
- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica del Kazakistan, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria;
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla creazione di "joint-ventures" nel settore assicurativo della Repubblica del Kazakistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.
Tale cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica del Kazakistan e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-58