Accordo›Titolo VI
Art. 45
Cooperazione industriale
In vigore dal 7 apr 1997
Cooperazione industriale
1. La cooperazione sarà tesa a promuovere, in particolare:
- lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Kazakistan per ristrutturare la propria industria,
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale;
- il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali;
- lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione efficienti nel settore delle materie prime;
- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti;
- la tutela dell'ambiente;
- la riconversione dell'industria bellica.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-45