Accordo
Art. 32
In vigore dal 7 apr 1997
1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.
a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantochè si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.
2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono, a decorrere dall'entrata in rigore dei presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione Sovietica;
b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di linea di una a dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
Ogni Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Repubblica del Kazakistan e viceversa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-32