Art. 3

In vigore dal 25 mar 1997
1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, è istituito un apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;61#art-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993 — Testo vigente | Portale Normativo