Art. 1

In vigore dal 15 feb 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica BINDI, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 82.
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996. — Testo vigente | Portale Normativo