Accordo
Art. 57
Energia
In vigore dal 5 mar 1997
Energia
Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare:
a) le energie rinnovabili;
b) la promozione del risparmio energetico;
c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due Parti;
d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-57