Accordo

Art. 50

Promozione e tutela degli investimenti

In vigore dal 5 mar 1997
Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso: a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonché di dispositivi atti a individuare le opportunità di investimento e a fornire informazioni al riguardo; b) se del caso, la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, in particolare attraverso la conclusione, tra la Tunisia e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-50

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